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SICUREZZA SUL LAVORO

Novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n.159

Il Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 definisce un nuovo quadro strategico per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in Italia. Dal punto di vista delle imprese, l'intervento legislativo introduce aggiornamenti su quattro aspetti fondamentali:

  • incentivi: misure premiali e di sostegno economico per le aziende che investono attivamente in
  • tracciabilità: Introduzione di strumenti digitali per monitorare la formazione dei lavoratori e la regolarità negli appalti.
  • vigilanza rafforzata: un potenziamento degli organi ispettivi preposti al controllo (INL, Carabinieri, ASL).
  • nuovi obblighi formativi e procedurali: aggiornamenti mirati al Lgs. 81/2008 per adeguare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione alle sfide attuali.

 

Nuovi obblighi e modifiche al D. Lgs. 81/2008: cosa cambia nella gestione quotidiana

Il fulcro del decreto è rappresentato dall'articolo 5, che interviene direttamente sul Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/2008). Queste modifiche impattano direttamente sulla gestione della prevenzione, richiedendo un'azione tempestiva da parte dei datori di lavoro. Le novità riguardano la valutazione dei rischi, la tracciabilità della formazione, il potenziamento della sorveglianza sanitaria e l'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

 

Aggiornamento della Valutazione dei Rischi (DVR)

Il decreto introduce due nuovi obblighi che richiedono un'immediata revisione e integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In particolare, viene introdotta una nuova misura generale di tutela (art. 15, lettera z-bis del D.Lgs. 81/2008) per la prevenzione di violenze e molestie che obbliga il datore di lavoro a programmare interventi di prevenzione contro violenze e molestie sul luogo di lavoro. Questo implica la necessità di valutare tale rischio e definire specifiche procedure, costituendo un recepimento operativo della Convenzione OIL n. 190/2019. Inoltre, per gli indumenti di lavoro viene chiarito l'obbligo (art. 77) di individuare nel DVR gli indumenti di lavoro che fungono da Dispositivi di Protezione Individuale (es. abbigliamento antifiamma, ad alta visibilità, antiacido). Per tali indumenti, il datore di lavoro deve garantire e gestire la manutenzione per mantenerne l'efficienza e le condizioni di igiene.

 

Formazione e tracciabilità digitale delle competenze

Il provvedimento innova anche la gestione della formazione, spostando l'attenzione verso la tracciabilità per le realtà più piccole. Diventa infatti obbligatorio registrare le competenze acquisite da ciascun lavoratore in materia di sicurezza sia nel fascicolo elettronico del lavoratore sia sulla piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Questa misura (art. 37, comma 14) garantisce la portabilità della formazione in caso di cambio di azienda e semplifica le verifiche da parte degli organi ispettivi.

Per le microimprese con meno di 15 lavoratori è stata prevista una semplificazione per

l’aggiornamento della formazione.

Questa flessibilità riduce l'onere burocratico senza compromettere l'obbligo di aggiornamento.

 

Sorveglianza sanitaria e tutela della salute dei lavoratori

Con l’articolo 17 sono state introdotte novità che rafforzano sia il ruolo della sorveglianza sanitaria sia la tutela della salute dei lavoratori. Tra le principali modifiche, si segnala che gli accertamenti sanitari obbligatori, come visite ed esami, ad eccezione di quelli pre-assuntivi, devono essere considerati a tutti gli effetti come parte dell’orario di lavoro. Questo significa che l’azienda è tenuta a organizzare tali adempimenti senza che il lavoratore subisca alcuna penalizzazione economica.

Per quanto riguarda la prevenzione oncologica, il medico competente assume un ruolo più attivo. Di fatto, con il decreto 31 ottobre 2025 al medico competente è affidato il compito di informare e sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della prevenzione e incentivare la partecipazione ai programmi di screening nazionali.

Infine, per le mansioni a elevato rischio, è prevista la possibilità di effettuare una visita medica straordinaria, sia prima che durante il turno, nel caso in cui vi siano “ragionevoli motivi” di sospettare l’uso di alcol o sostanze stupefacenti da parte del lavoratore.

 

Adeguamento Attrezzature e Sistemi di Sicurezza

Ulteriori aggiornamenti riguardano i requisiti tecnici per alcune attrezzature. Al riguardo si segnala che per le scale fisse verticali quelle permanenti con altezza superiore ai 2 metri devono essere dotate di una gabbia di protezione o di un sistema anticaduta equivalente.

Per quanto riguarda i sistemi anticaduta l’articolo 115 del D. Lgs. 81/2008 è stato completamente riscritto introducendo una chiara gerarchia nella scelta delle protezioni. Di fatto, le aziende dovranno privilegiare l’adozione di sistemi collettivi come parapetti e reti di sicurezza e ricorrere a sistemi individuali (come le imbracature) solo quando quelli collettivi non sono tecnicamente realizzabili.

 

Cantieri e Appalti: tracciabilità e responsabilità

Il decreto prevede inoltre un’intensificazione dei controlli con particolare attenzione ai settori più critici come l’edilizia e la filiera degli appalti. Con l'articolo 3 è stato introdotto un pacchetto di misure mirate a elevare la trasparenza, la legalità e la sicurezza nel settore edile e negli appalti ad alto rischio. Queste misure creano un ecosistema digitale di tracciabilità che permette di monitorare e verificare in tempo reale la regolarità della filiera. L'integrazione con la piattaforma SIISL consente infatti di incrociare i dati sulla presenza del lavoratore in cantiere con il suo status contrattuale e formativo.

  • Badge di cantiere digitale: viene istituito un badge di riconoscimento digitale per tutto il personale presente in cantiere. Il badge è dotato di un codice univoco anticontraffazione e i dati sono integrati con la piattaforma nazionale SIISL, permettendo agli organi di vigilanza di verificare in tempo reale la regolarità di ogni lavoratore.
  • Patente a crediti: il sistema della patente a crediti viene aggiornato con un inasprimento delle sanzioni e l'introduzione della decurtazione immediata dei crediti in caso di violazioni accertate in materia di
  • Controlli sui subappalti: viene disposto un rafforzamento specifico delle attività di controllo da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) lungo tutta la filiera dei subappalti, per contrastare fenomeni di irregolarità e garantire il rispetto delle norme di sicurezza a ogni livello.

L'aumento dei controlli in questi settori specifici è parte di una strategia più ampia di potenziamento generale degli organi di vigilanza, che avrà un impatto su tutte le imprese.

 

Rafforzamento della vigilanza: cosa aspettarsi da INL, Carabinieri e ASL

Gli articoli 4 e 16 del decreto, pur riguardando l'organizzazione interna degli enti di controllo, avranno una conseguenza diretta e tangibile per tutte le imprese: un aumento significativo della pressione ispettiva. Il potenziamento è quantificabile: il piano prevede l'assunzione di 300 nuovi ispettori per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e un incremento progressivo del contingente del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, a partire da +100 unità nel 2026.

Per le aziende, le implicazioni operative sono chiare:

  • aumento della frequenza e dell'intensità dei controlli: le imprese, in particolare nei settori edile, agricolo, manifatturiero e dei servizi, devono prepararsi a un maggior numero di ispezioni da parte di INL, Carabinieri e ASL.
  • maggiore coordinamento tra organi ispettivi: il decreto promuove una più stretta sinergia e la condivisione digitale delle informazioni tra i diversi enti di controllo. Un'ispezione potrà quindi innescare controlli incrociati su aspetti diversi (sicurezza, contrattualistica, regolarità contributiva).
  • necessità di rafforzare la compliance interna: diventa cruciale garantire un presidio costante della conformità normativa, mantenendo sempre aggiornati il DVR, i registri della formazione, la documentazione relativa alla gestione degli appalti e le comunicazioni obbligatorie.

Un elemento chiave di questa strategia è il meccanismo di "autofinanziamento" della vigilanza: le risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dalle ASL saranno reinvestite per potenziare ulteriormente le attività di prevenzione e controllo, creando un ciclo di sorveglianza continuo e sempre più efficace. Questo nuovo scenario impone alle imprese di adeguarsi anche a nuove procedure amministrative e digitali.

 

Nuove procedure amministrative e digitali

    Il decreto-legge introduce nuovi obblighi procedurali che integrano la sicurezza sul lavoro con le politiche attive e la trasparenza amministrativa, sfruttando in modo strategico le piattaforme digitali nazionali.

In particolare il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) diventa un hub centrale non solo per le politiche attive, ma anche per la sicurezza. A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che intendono accedere a benefici contributivi o incentivi pubblici all'assunzione avranno due obblighi principali:

  • pubblicare le posizioni di lavoro vacanti sulla piattaforma SIISL, garantendo trasparenza nel mercato del
  • dimostrare il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, che diventa una precondizione essenziale per il riconoscimento di tali benefici.

 

Tracciamento dei "mancati infortuni" (near misses)

L'articolo 15 introduce un'importante innovazione culturale e organizzativa. Per le imprese con più di 15 dipendenti scatta l'obbligo di identificare, tracciare e analizzare sistematicamente i "mancati infortuni" (near misses), ovvero quegli eventi che avrebbero potuto causare un danno ma non lo hanno fatto. Verranno adottate Linee guida nazionali per standardizzare il processo, e le imprese dovranno comunicare periodicamente i dati aggregati e le azioni correttive intraprese.

 

Domicilio digitale degli amministratori

Viene introdotto un nuovo obbligo per migliorare la rintracciabilità digitale e facilitare le comunicazioni ufficiali. Le imprese dovranno comunicare al Registro Imprese il domicilio digitale (PEC) del proprio amministratore, con una specifica fondamentale:

  • il domicilio digitale comunicato deve essere quello personale dell'amministratore (unico, delegato o presidente del CdA) e non può coincidere con quello dell'impresa.

 

La scadenza per l'adeguamento è fissata al 31 dicembre 2025. L'omissione comporterà l'applicazione di sanzioni. Il decreto, tuttavia, non si limita a introdurre obblighi e controlli, ma bilancia l'impianto normativo con concrete opportunità per le aziende più attente e virtuose.

 

Incentivi

Il D.L. 159/2025 non prevede solo un inasprimento di sanzioni e obblighi, ma introduce anche un sistema di misure premiali e di supporto concreto per le aziende che investono in una solida cultura della sicurezza. L'obiettivo è trasformare la prevenzione da un costo a un fattore di competitività.

  • Accesso Gratuito alle Norme Tecniche UNI.
  • Nuovi Fondi per la Formazione Innovativa e Settoriale
  • Sostegno alle PMI per DPI Innovativi
  • Premialità per il Settore Agricolo

 

 Altre Disposizioni

Il decreto contiene ulteriori disposizioni che, pur non avendo un impatto operativo diretto sulla generalità delle imprese, completano il quadro normativo e sono utili a comprendere la visione d'insieme del legislatore (schema 2).

 

Conclusioni

Il messaggio chiave del Decreto-Legge 159/2025 è inequivocabile: la sicurezza sul lavoro non è più un adempimento formale, ma un fattore strategico di competitività, legalità e condizione imprescindibile perl'accesso a benefici e incentivi.

Si ricorda che il decreto, come previsto dall'articolo 21, è entrato in vigore il 31 ottobre 2025, giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rendendo le sue disposizioni immediatamente efficaci.