
Decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021 – “Decreto Controlli”: Caratteristiche della normativa e novità applicative nel 2026
20 Marzo 2026
Decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021 – “Decreto Controlli”: Caratteristiche della normativa e novità applicative nel 2026
20 Marzo 2026
Schiume antincendio e PFAS
La transizione è già cominciata
Per anni i PFAS sono stati utilizzati nelle schiume antincendio per la loro efficacia soprattutto contro gli incendi di liquidi infiammabili. Il problema è che queste sostanze sono estremamente persistenti: una volta disperse possono rimanere nell’ambiente per tempi molto lunghi. Per questo l’Unione Europea, con il Regolamento UE 2025/1988, ha avviato un percorso di progressiva restrizione delle schiume contenenti PFAS. Non ci sarà però un unico giorno in cui tutte queste schiume diventeranno improvvisamente inutilizzabili: le scadenze cambiano in funzione del tipo di prodotto e dell’applicazione. Il messaggio per le aziende è quindi chiaro: la transizione è già iniziata e il primo passo è sapere esattamente cosa è presente nei propri estintori, impianti e scorte.
Una data da segnare è il 23 ottobre 2026, quando scatteranno alcuni dei primi obblighi operativi. Per gli utilizzi interessati dalle nuove disposizioni, le schiume con una concentrazione complessiva di PFAS pari o superiore a 1 mg/l dovranno essere impiegate esclusivamente per incendi di classe B, cioè quelli che coinvolgono liquidi infiammabili, riducendo al minimo possibile dispersioni nell’ambiente ed esposizione delle persone. Dovranno inoltre essere gestite separatamente le scorte non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque contaminate, indirizzandoli verso trattamenti adeguati. Nei casi previsti sarà necessario predisporre anche uno specifico piano di gestione delle schiume contenenti PFAS, nel quale indicare quantità e modalità di utilizzo, gestione dei rifiuti, pulizia e manutenzione delle attrezzature, procedure in caso di sversamento e strategia di progressiva sostituzione con schiume prive di fluoro. Il piano dovrà essere aggiornato ogni anno e conservato per almeno 15 anni. Sempre dal 23 ottobre scatteranno specifici obblighi di etichettatura delle schiume immesse sul mercato, con esclusione degli estintori portatili, e delle scorte e dei rifiuti contenenti PFAS sopra la soglia prevista.
Anche per gli estintori portatili la data è importante: il regime transitorio per l’immissione sul mercato di schiume contenenti PFAS sopra la soglia di 1 mg/l arriva, in via generale, fino al 23 ottobre 2026, con un termine successivo al 23 aprile 2027 per alcune schiume resistenti agli alcoli. Questo non significa però che tutti gli estintori a schiuma già installati debbano essere sostituiti il 23 ottobre: il Regolamento consente infatti, nei limiti previsti, l’utilizzo di PFAS negli estintori portatili fino al 31 dicembre 2030, mentre per alcune applicazioni particolari sono previste deroghe ancora più lunghe. È proprio per questo che oggi diventa fondamentale censire ciò che è installato, identificare le schiume coinvolte, verificare le scorte e programmare le sostituzioni, senza aspettare l’ultima scadenza utile. Passare alle soluzioni fluorine-free non è soltanto una questione di conformità normativa: significa trasformare una scadenza futura in un percorso organizzato, controllato e più sicuro per persone e ambiente.
